In occasione dell’inaugurazione dell’undicesimo anno accademico dell’Istituto Universitario Sophia, svoltasi il 22 ottobre, il terzo segmento del pomeriggio ha visto lo svolgimento della tavola rotonda intitolata “La sfida della fraternità nella politica e nel diritto”. Tra i relatori che vi hanno preso parte, Adriana Cosseddu, dell’Università di Sassari, che rilasciato per Sophia questa approfondita intervista:
Fraternità e diritto penale: si tratta di concetti distanti o categorie effettivamente incrociabili nella quotidianità degli studi o delle aule dei tribunali? Qual è la sua definizione e la sua idea di applicazione in merito?
Per rispondere è doverosa una premessa, che spero possa chiarire meglio quanto vorrei dire: siamo soliti infatti, penso soprattutto all’Europa continentale, far coincidere il diritto con la legge; ma vi è qualcosa di più. Il diritto per sé non si esaurisce in un ordinamento unicamente fondato su una struttura gerarchica fra norme; è anche attività che si esplica come relazione, anzi possiamo parlare di una relazionalità tipica dell’esperienza umana che si fa esperienza giuridicae vive nella nostra quotidianità. Pensiamo ai tanti comportamenti che ogni giorno ci mettono in relazione con gli altri: persone in relazione fra loro – nella famiglia, ad esempio, o nel rapporto medico-paziente, nella scuola; cittadini in rapporto con le istituzioni, i rapporti nelle attività commerciali fra venditore e acquirente, o nella circolazione stradale ovunque noi siamo. Tutti rapporti regolati da norme, anche se forse non ne abbiamo piena consapevolezza.
Ricordiamo che anche la Costituzione italiana, allorché enuncia dirittie doverinella loro reciprocità, ricorre all’espressione Rapporti civili, politici, etico- sociali, in quanto relazioni fondanti la convivenza e costitutive del tessuto sociale. In una visione del diritto volta a rimettere al centro la relazione, non intesa come categoria astratta, bensì nella concretezza della vita delle persone, si comprende che anche il diritto penale, come diritto punitivo dei comportamenti illeciti, può essere riletto non solo nel rapporto legge-infrazione, ma anche, come sostenuto dal filosofo Paul Ricœur, in riferimento al rapporto offeso-offensore. In questa chiave di lettura, categorie apparentemente distanti, si avvicinano. Pensiamo che il costituzionalista, Gustavo Zagrebelsky, nel porre a confronto le diverse concezioni di giustizia, ne richiama il significato racchiuso nell’espressione: “reintegrare il diritto e quindi il rapporto”.
Sono parole a conferma del fatto che una violazione della legge, che si spinge fino al delitto, è pur sempre una ferita nelle relazioni, e non solo interpersonali, ma anche rispetto al tessuto sociale. Se riflettiamo, l’ambito della giustizia penale è quello che più d’ogni altro chiede attenzione al singolo e ai suoi diritti: attenzione alla vittima nella tutela per l’offesa ricevuta, attenzione al colpevole in quella che è la relazione più emblematica, posto che anche lui è una persona umana. Questa relazione entra nelle aule dei tribunali, si pone dinanzi allo sguardo di giudici e avvocati; e la fraternitàche cos’è se non una categoria che trova la sua essenza proprio nelle relazioni, a ricordarci la pari dignità, quella che si può smarrire come senso di sé e degli altri, ma non cancellare nell’identità di ogni persona umana? Ecco allora la fraternitàcome paradigma relazionale, che apre alla necessaria alterità, per diventare ‘vita’ dei rapporti, che sono a loro volta materia del diritto.
Perdono e giustizia: se il primo è un concetto intriso di motivazioni soggettive, morali e/o religiose, il secondo è un aspetto fondante dei paesi avanzati sul piano della procedura penale. Come conciliare, secondo la categoria della fraternità nel diritto, le due sfere?
Inizio dal secondo concetto, quello di giustizia, ricollegandomi a quanto appena detto. È profondamente vero che nei Paesi avanzati la giustizia la si colloca convenzionalmente nell’ambito della procedura penale, nella formalizzazione processuale di un giudizio. Oggi però l’orizzonte della giustizia si fa più ampio: pensiamo alla Restorative Justice, ovvero quella forma di giustizia volta a “ricostruire” un rapporto intersoggettivo incrinato o spezzato fino alla riconciliazione, quasi a confermare l’efficacia delle parole: la giustizia restaura, non distrugge, riconcilia piuttosto che spingere alla vendetta (così S. Giovanni Paolo II). Èun tema, quest’ultimo, caro a papa Francesco e da lui richiamato nella Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale della AIDP e del III Congresso dell’Associazione Latino-Americana di Diritto Penale e Criminologia (30 maggio 2014):
“esiste un’asimmetria necessaria tra il delitto e la pena […] la vera giustizia non si accontenta di castigare semplicemente il colpevole. Bisogna andare oltre e fare il possibile per correggere, migliorare ed educare l’uomo affinché […] affronti il danno causato e riesca a reimpostare la sua vita senza restare schiacciato dal peso delle sue miserie”.
In questa chiave di lettura, la giustizia non coincide e non si esaurisce nella funzione tipica della sua amministrazione, ma arricchisce il proprio contenuto, indirizzando anche nella fase del giudizio all’applicazione della forma di pena più adeguata, allorché la stessa è prevista dalla legge e comunque necessaria in considerazione di un’assunzione di responsabilità per il reato commesso. A sua volta, in una giustizia che sappia guardare alla persona e alla sua umanità, il perdono, accordato al colpevole, anzitutto per scelta personale della vittima, non va letto come una categoria accanto alle altre, ma considerato nella concretezza di una vicenda umana dolorosa, o addirittura drammatica. E non penso che coincida affatto con il semplice “dimenticare”, piuttosto con il coraggio, dinanzi all’offesa ricevuta, di accordare un dono: ovvero, dalla relazione negata arrivare a offrire la possibilità di farla rinascere trasformata in una relazione che concorre a ricostruire l’altro, pur sempre persona nella sua dignità.
Si è detto: “il perdono scioglie; il dono della riparazione congiunge e lega” (M. Bouchard e G. Mierolo, 2005). Un atteggiamento costruttivo, che pur non negando la necessità di una sanzione, concorre a portare umanità e genuina riconciliazione; e il suo riflesso potrà andare oltre la sfera personale di chi lo concede. Per riprendere ancora papa Francesco, si rende possibile una giustizia che porti alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità; ecco quale può esserne il frutto. Sono rimasta molto colpita, qualche tempo fa, da una lettera-testimonianza, scritta da un ex politico di successo durante la sua detenzione; vi si legge fra l’altro: “L’incontro fa percepire e fa scoprire il senso della propria dignità”. E il direttore del quotidiano, che ne ha pubblicato il testo, ha commentato: «l’occasione di tornare uomini, figli e fratelli – capaci dirispettare l’altro, e di sentire come propria la sua sofferenza e perciò capaci di cambiare almeno un pezzo di mondo – non va negata a nessuno».
Così si delinea lo spazio della fraternità che, apparentemente esclusa dal diritto penale, nella realtà prende vitanel ‘legame’ da riconoscere o generare, nel ‘ponte’, simbolico o reale, ma necessario a unire o percorrere la distanza fra soggetti che, a livello pubblico o privato, sono chiamati a fondare nella pari dignità le molteplici relazioni. Diviene principio viventea tessere, nel linguaggio arendtiano, l’orditodato dai legami umani. Non per niente, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 contiene all’art. 1 l’enunciato: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti […] e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Così se libertà e uguaglianza ineriscono all’individualità di ogni persona, la fraternità si fa principio che vivenel ‘tra’di uno spazio inter-soggettivo(between), quale possibilità e formaofferta alla condivisione nella convivenza fra le persone a qualunque latitudine.
Venendo all’Italia, certezza della pena, lungaggini processuali, inadeguatezza dei sistemi carcerari, sono tra i principali temi dibattuti nel nostro paese: quali le sue proposte nel merito? Quali le priorità?
Pensando alla nostra Italia, la complessità che tutti constatiamo nella vita civile ai più vari livelli, non lascia intravedere soluzioni facili o semplicistiche. Tante le priorità, ma forse e ancor prima, è una questione di ‘visione’, e non solo in riferimento alla società, ma anche in considerazione delle persone e della loro dignità. Su questo non vorrei ripetermi, ma ritengo importante sottolineare due parole chiave, almeno tali per me. La prima, circa il sistema carcerario, senza voler entrare sul tema di riforme in atto e in cantiere, mi limito a richiamare quel contenuto, che peraltro emerge dall’art. 27 della nostra Carta costituzionale, che è l’umanizzazione delle pene e il “tendere” delle stesse alla finalità rieducativa, da perseguire. Un dettato ineludibile, che esclude qualunque prospettiva della restrizione in una cella per buttarne via la chiave.
Rendere giustizia può significare, e forse lo è nella forma più autentica, leggere ogni situazione, anche la più negativa, come un percorso per dare o restituire all’uomo non solo qualcosa, ma anche se stesso oltre l’umanità ferita. La seconda parola è prevenzione. Per tornare alla dimensione che la fraternitàporta con sé in quanto paradigma inclusivo, la stessa offre, per la sua essenza relazionale, quel “di più” capace di superare la visione dell’altro come “antagonista” o “concorrente”, “ostacolo” o “limite” alla propria libertà, per rileggervi piuttosto la possibilità di accordare all’altro, ‘termine’ del rapporto – che anche dalla norma prende vita – la necessaria attenzione. Solo per fare un esempio, pensiamo a quella forma di responsabilità che nel diritto penale prende il titolo di colpa, intesa come mancanza di diligenza: quest’ultima parola deriva dal latino diligere, che significa fra l’altro “avere a cuore” qualcosa o qualcuno.
Ecco dunque che questo, che costituisce un parametro giuridico minimo per la nostra condotta, comporta l’aver curadei rapporti, e non solo superando ogni individualismo e con esso la chiusura all’altro e alle sue esigenze, ma anche operando la più autentica prevenzione. Significa cioè intraprendere percorsi capaci di spegnere la conflittualità, evitare violenza e aggressività, laddove il continuo inasprimento delle sanzioni non riesce più a distogliere o convincere ad abbandonare nei comportamenti le tante forme di violenza o di corruzione. Sconti di pena e “cavilli” processuali, non sempre conformi a criteri di giustizia, ma consentiti dall’ordinamento, tendono di contro a sminuire la gravità e la responsabilità per condotte illecite, mentre i social network non esitano a diffondere “modelli” negativi e spesso distruttivi dell’altro e della sua dignità.
La soluzione tuttavia non può essere quella di cercare di eliminare il problema e annullare con esso anche chi lo vive attraverso un ‘diritto della forza’, piuttosto assumere il problema e ricercarne la soluzione; e ciò comporta ancor prima vivere ogni relazione nel rispetto e riconoscimento dell’altro come altro me, pari a me in dignità e valore. La paura può dividere, ma l’umanità tutti ci accomuna. Non nascondiamo evidentemente le contraddizioni nella quotidianità: la società attuale pare, da un lato, spersonalizzarel’individuo attraverso il ricorso alla tecnologia, quasi nuovo artifizio relazionale; dall’altro, è pur vero che si constata l’esigenza, pur sottaciuta, di un recupero delle relazioni. È la stessa convivenza che nella diversità e pluralità dell’oggi necessita di nuove forme di relazione, come tali fondanti, anche della vita giuridica. Se l’individualismo, nell’escludere l’altro, arriva a negare con l’autoreferenzialitàl’essenza di ogni relazione originata da un “noi”, la fraternitàpuò farsi principio capace di concorrere a ricostruire il tessuto sociale nell’intreccio dei suoi legami.
Fonte: www.sophiauniversity.org
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